Lavoratori subordinati - Decreto flussi "quote" (articolo 22, D.Lgs. 286/98).

La domanda di nulla osta

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che intende instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno o più stranieri residente/i all’estero, può presentare domanda di nulla osta al lavoro nell’ambito delle c.d. "quote" che vengono definite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( D.P.C.M.), il c.d. "decreto flussi", e ripartite poi territorialmente.

I decreti flussi sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'interno: www.interno.gov.it.

Prima di presentare la domanda di nulla osta, il datore di lavoro interessato deve, verificare, presso il centro per l'impiego competente per territorio, l'eventuale disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale e solo in caso di effettiva indisponibilità, da documentare, potrà procedere con la presentazione della domanda.

La richiesta del nulla osta al lavoro a favore del cittadino extracomunitario deve essere trasmessa in via telematica allo Sportello per l’Immigrazione presso la Prefettura della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, attraverso il portale del Ministero dell’Interno nei tempi indicati dal DPCM in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il nulla osta, in base alla tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare, può essere richiesto per un tempo determinato o indeterminato. In ogni caso, l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione non può essere inferiore all'ammontare dell'assegno sociale.

Si ricorda che i DPCM disciplinano le modalità e i tempi di invio delle istanze di nulla osta, fissando anche il tetto massimo dei nulla osta rilasciabili per l'anno di riferimento (c.d. "quote" che vengono poi ripartite, con successivi provvedimenti, sui territori provinciali ) e, in alcuni casi (es. lavoro stagionale e lavoro non stagionale) limitando l'ingresso dei cittadini extra U.E. solo a determinate nazionalità.

Per l'invio della domanda il datore di lavoro si deve accreditare sul sito del Ministero dell'Interno ed inserire l'istanza tramite il "Portale servizi ALI". 

Per l’inoltro di istanze di nulla osta al lavoro vanno compilati i seguenti moduli:

  • Modello B2020 per richieste di nulla osta al lavoro subordinato;
  • Modello A -bis per richieste di nulla osta al lavoro subordinato domestico.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza

L'istanza telematica inviata dal datore di lavoro perviene, tramite portale, allo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio. I controlli sulla capacità patrimoniale, l’e quilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero di dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ed il tipo di attività svolta dall’impresa sono demandate ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili (con l’o bbligo per queste ultime due categorie di professionisti, di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979) ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo delle verifiche verrà rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Le disposizioni sulla valutazione della capacità economica non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabile che ne limitano l’autosufficienza e che intende assumere il lavoratore straniero come addetto alla sua assistenza personale, il quale dovrà, in ogni caso, fornire il documento di asseverazione.

Al procedimento, di competenza degli Uffici regionali che provvedono, in caso di esito favorevole, al rilascio del nulla-osta, concorre anche la Questura competente chiamata a fornire il parere tecnico sulla insussistenza di motivi ostativi all’ingresso nei confronti del cittadini straniero e del proponendo datore di lavoro.

A tal fine viene valutata la capacità economica del datore di lavoro sulla base del numero di istanze presentate e dell’esigenza dell’impresa in relazione agli impegni previsti e i contratti collettivi nazionali applicati.

Le disposizioni sulla valutazione della capacità economica non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabile che ne limitano l’autosufficienza e che intende assumere il lavoratore straniero come addetto alla sua assistenza personale.

Qualora non via siano elementi ostativi, dunque in caso di parere favorevole, l’Ufficio Immigrazione della Regione FVG rilascia il nulla osta (dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda) nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi e a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione agli Uffici Consolari per via telematica, comunicando un tanto anche al soggetto che ha presentato la richiesta, mediante notifica inoltrata tramite portale ALI.

In caso di parere negativo, invece, viene inviata al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza, debitamente motivata, alla quale egli potrà replicare, nei successivi 10 giorni, con eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa.

Qualora non pervenisse, entro il suddetto termine, alcuna risposta ovvero quanto prodotto non risultasse accoglibile, l'Ufficio procederà al rigetto della domanda di nulla osta con provvedimento motivato.

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Una volta ottenuto il nulla osta il datore di lavoro ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare, entro 180 giorni dall'avvenuto rilascio, un appuntamento presso la Rappresentanza diplomatica/consolare competente per territorio per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia.

Una volta entrato in Italia il lavoratore, entro e non oltre otto giorni dall’ingresso, è tenuto a recarsi, con il datore di lavoro, presso lo Sportello Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il ritiro della modulistica utile alla successiva richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inoltrarsi alla Questura competente per territorio, mediante l'invio dell'apposito kit postale, la cui ricevuta costituisace a tutti gli effetti permesso di soggiorno provvisorio.

La procedura sopra indicata rappresenta la via ordinaria per addivenire al successivo avvio dell'attività lavorativa, tuttavia, in caso di impossibilità ad ottenere l'appuntamento entro i previsti 8 giorni, l'attuale normativa prevede, nelle more dellasottoscrizione del contratto di soggiorno, di iniziare l'attività lavorativa sulla base del nulla osta.

In caso di mancato utilizzo del nulla osta, lo stesso dovrà essere restituito allo Sportello Immigrazione accompagnato da una nota informativa che attesti i motivi del mancato ingresso sul territorio nazionale del cittadino extra U.E.. La restituzione, se effettuata entro i 180 giorni di validità del nulla osta, darà luogo alla revoca dello stesso.

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Documentazione da produrre

  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 indicata nella domanda telematica;
  • copia della prima pagina del passaporto del lavoratore straniero; 
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del datore di lavoro e, se straniero, fotocopia del titolo di soggiorno; 
  • matricola INPS e codice INAIL – PAT dell’azienda; 
  • certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile presso il quale sarà ospitato il lavoratore o copia della richiesta di rilascio della certificazione presentata all'Amministrazione comunale competente;
  • proposta di stipula di contratto di lavoro per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in quest'ultimo caso prevedente un impegno lavorativo non inferiore alle 20 ore settimanali;
  • asseverazione, di cui al D.L. 10/03/2023, n. 20, redatte nei modi e con le forme indicate nella circolare dell'INL del 05/07/2022, n. 3;
  • attestazione del CPI competente per territorio comprovante l'avvenuto esperimento della procedura di verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori con pari requisiti, di cui al D.L. del 10/03/2023, n. 20.   
L’ufficio provvederà autonomamente all’acquisizione di:
  • dichiarazione dei redditi del datore di lavoro o bilancio della società richiedente;
  • DURC dell'azienda che ha richiesto il nulla osta al lavoro;
  • visura camerale dell'azienda indicata nella domanda telematica.

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