Il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), prevede:

“2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.”

Con il termine “detentore” si intende ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) :

“Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.”

Il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR), allegato B alla delibera n. 2029 del 8 novembre 2013 e previsto dall’art. 25 comma 2 della L.R. 20/12, esplicita meglio la figura del detentore:

“Detentore: ogni soggetto giuridico, comprendendo con questo termine anche la persona fisica che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell’animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale. Rientra in questa definizione anche il soggetto che, a qualunque titolo, accetta di detenere un animale d’affezione a tempo determinato, assumendosene la suddetta responsabilità senza però essere tenuto all’obbligo della registrazione alla BDR purché l’animale sia stato già registrato nella stessa secondo le modalità riportate nel presente manuale. La persona minorenne, in quanto sottoposta alla tutela di chi esercita la potestà genitoriale non può essere detentore.“

Pertanto, per detenzione di cani e gatti ad opera di soggetti a cui è stato fatto divieto, si intende la proprietà certificata in BDR oppure la semplice presenza presso la dimora abituale, ovvero non solo proprietario ma anche conduttore.

.