Incentivi a sostegno di nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo (teatro, danza e circo e spettacolo viaggiante), ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 bis, lettera d) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

FINALITÀ E BENEFICIARI,

Al fine di sostenere nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo per l’annualità 2024, l'avviso pubblico, denominato «Avviso nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo 2024», disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

L’Avviso non finanzia iniziative progettuali aventi ad oggetto nuove produzioni nel settore della musica, salvo i casi in cui tali produzioni siano funzionali ed accessorie alle produzioni di spettacoli di teatro, di danza o di circo e spettacolo viaggiante, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 commi 2 e 3 dell'Avviso.

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 bis, della Legge, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la produzione di spettacoli dal vivo, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di produzione di spettacoli dal vivo.

I richiedenti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
-essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
-avere sede legale in Friuli Venezia Giulia al momento della domanda di contributo.
I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso, singolarmente, ovvero nell’ambito di un rapporto di partenariato, ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'Avviso.

Nel caso di presentazione di progetti nell’ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l’unico beneficiario e referente nei confronti dell’Amministrazione regionale. Il soggetto capofila assume la qualifica di soggetto produttore, ma non è escluso che uno o più partner possano assumere la qualifica di soggetto co-produttore.

Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
a)    gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
b)    gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
c)    le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
d)    soggetti beneficiari dei contributi concessi nell’anno 2024 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali, ai sensi dei regolamenti approvati con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n.199 (teatri di produzione e ospitalità, teatri di ospitalità, teatri di produzione e accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri) e con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2007, n. 8 (Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche);
e)    i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10 (Ente Regionale Teatrale – ERT FVG), 17 bis (Istituzione Musicale Sinfonica FVG), 17 ter (Associazione Mittelfest), della Legge;
f)    le fondazioni bancarie;
g)    le università;
h)    le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
i)    le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
j)    le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
k)    le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
I soggetti appena elencati possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.
 

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PROGETTI AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI CONTRIBUTI

Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in nuove produzioni nei settori del teatro, della danza o del circo e spettacolo viaggiante, anche in forme integrate tra loro.
 

Sono inammissibili i progetti che, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all’articolo 17, sono finalizzati ad iniziative progettuali di produzioni aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
a)    la musica;
b)    il folclore, le rievocazioni storiche, i carnevali, le sacre rappresentazioni, le sagre paesane;
c)    il teatro amatoriale;
d)    i settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
 

Le iniziative progettuali aventi ad oggetto nuove produzioni nei settori appena sopra indicati, sono ammissibili solo qualora tali produzioni, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all’articolo 17 dell'Avviso, siano funzionali ed accessorie alle produzioni di spettacoli di teatro, di danza o di circo e spettacolo viaggiante.  
 

Sono in ogni caso inammissibili i progetti che, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
 

Le iniziative finanziate dal presente Avviso si rivolgono esclusivamente a progetti produttivi che coinvolgono artisti che svolgono la propria attività in maniera professionale, e non amatoriale, e che sono caratterizzati da rapporti contrattuali di lavoro, autonomo o dipendente, con applicazione, a norma di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero da incarichi professionali adeguatamente retribuiti.

Gli importi sono concessi nella misura pari al fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Avviso  e non possono essere:
    -superiori ad euro 25.000,00=, nel caso di progetto presentato singolarmente o con un solo soggetto partner;
    -superiori ad euro 35.000.00=, nel caso di progetto presentato con due soggetti partner;
    -superiori ad euro 50.000,00=, nel caso di progetto presentato con tre o più soggetti partner.

La nuova produzione oggetto di finanziamento acquisisce uno specifico e speciale punteggio premiante nell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno della distribuzione degli spettacoli dal vivo, emanato ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 bis, lettera e), della Legge.
 

I contributi concedibili non possono essere inferiori a euro 10.000,00=.



 

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 09:00:00 del 30/09/2024 e perentoriamente entro le ore 24:00:00 del 14/11/2024 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it ed è redatta, a pena di inammissibi11lità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal box modulistica della presente pagina.

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ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

I contributi in esame sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

Il Servizio Attività Culturali della Direzione Centrale Cultura e Sport, attraverso l’attività istruttoria, accerta l’ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

I progetti risultati ammissibili in esito all’attività istruttoria vengono valutati da un’a pposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato con DPReg. n. 33/2015, che attribuisce i punteggi di cui alla Tabella 1 dell'Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.


 

 

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TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Regolamento approvato con DPReg. n. 33/2015, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.

I  contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario. L’e rogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell’articolo 32 bis, comma 1 ter della L.R. 6/2014.
 

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RENDICONTAZIONE

La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine del 30 settembre 2026. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
 

Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1
 

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